Art. 1.

      1. I commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono abrogati.
      2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 596 milioni di euro per l'anno 2008, in 4.737 milioni di euro per l'anno 2009, di 7.457 milioni di euro per l'anno 2010, in 9.148 milioni di euro per l'anno 2011, in 9.406 milioni di euro per l'anno 2012 e in 9.047 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. In sede di acconto dell'IRPEF per l'anno 2008, l'acconto medesimo è determinato ai sensi del presente comma.
      4. Ai fini del comma 3, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote dell'IRPEF, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni;

 

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          b) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

      5. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».
      6. All'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «, nei limiti degli importi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri derivanti dalle maggiori spese conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243».
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo

 

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7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.